acf
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /web/htdocs/www.fondazionemillennium.it/home/wp-includes/functions.php on line 6121feeds-for-youtube
domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init
action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /web/htdocs/www.fondazionemillennium.it/home/wp-includes/functions.php on line 6121È costituita la fondazione di partecipazione denominata FONDAZIONE “MILLENNIUM” ENTE DEL TERZO SETTORE, con sede in Roma. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile. La Fondazione non ha scopo di lucro. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell’Unione Europea ed Internazionale.
Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
La Fondazione ha come finalità principale la promozione e valorizzazione dell’individuo nelle diverse fasi evolutive della Vita Umana ed ha lo scopo di raccogliere, gestire e destinare fondi ed aiuti umanitari da e verso qualunque Paese della Terra e persegue esclusivamente finalità e solidarietà sociale nonché divulgazione culturale.
La Fondazione si propone inoltre di supportare, incentivare, coadiuvare e gestire attività rivolte al settore culturale e medico socio sanitario.
La Fondazione per il raggiungimento di tali finalità utilizza gli strumenti offerte dalle Scienze Umanistiche, Sociali, Economiche, Religiose, Pedagogiche, dalle Tecniche Scientifiche, Informatiche, Telematiche e Metodi Psicologici capaci di promuovere e valorizzare le risorse di bambini, giovani, adulti, anziani, nel nome della Giustizia, della solidarietà Sociale, Religiosa e Spirituale. Pertanto scopo della Fondazione è promuovere, organizzare e gestire in forma associativa, servizi alle migliori condizioni, morali, culturali, sociali e professionali nei diversi campi di attività sociale ed assistenziale.
La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle istituzionali sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi e finalità sociali. La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e intende operare nei seguenti settori: istruzione; formazione; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30-9-1963, n.1409; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dall’ente ovvero da essa affidata ad Università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità definite dall’apposito regolamento governativo emanato ai sensi della normativa vigente in materia; ricerca ed attività di assistenza in campo medico – socio – sanitario; Una particolare attenzione sarà rivolta ad iniziative concrete per venire incontro alle problematiche della disabilità e all’inclusione sociale.
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
f) erogare premi e borse di studio;
g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;
i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. È vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo.
L’Autorità Competente vigila sull’attività della Fondazione ai sensi dell’art.25 del Codice Civile.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;
– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
– dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
– dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.
Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art.6;
– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
– da contributi del Fondatore Promotore, dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti;
– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
L’esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
I membri della Fondazione si dividono in:
– Soci Fondatori Promotori;
– Soci Partecipanti;
– Soci Sostenitori;
Sono Fondatori Promotori le persone fisiche o giuridiche ed enti di diritto pubblico o privato, che partecipano alla costituzione della Fondazione e sottoscrivono l’atto costitutivo, purché non abbiano chiaro ed evidente conflitto di interessi rispetto agli obiettivi, agli scopi o alle attività della Fondazione.
Sono Fondatori Promotori:
– Antonio Valente
– Daniela Merlo
– Federico Valente
– Maria Rosa Meloscia
– Carmelo Leo
– Valente Sophia Lucia
– Maria Loredana Iadanza
– Astrea srl
– Valnatura srl
– Eboli 2010 srl
– Coopim arl
Possono divenire Soci Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza dei due terzi dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione, per almeno 3 anni consecutivi, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso ai sensi dell’art.16 del presente Statuto. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, Italiani e/o Esteri, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l’attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione. La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
Possono divenire Soci Sostenitori, a seguito di apposita delibera del Consiglio Di Amministrazione adottata con una maggioranza dei due terzi: – Enti Pubblici e Privati; – Persone fisiche e giuridiche, pubbliche o provate; Che condividono gli scopi della Fondazione, si impegnino a contribuire una tantum o in modo periodico al Patrimonio e/o al Fondo di Gestione della Fondazione. Art. 13 Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione e comunque ai locali ed alle strutture funzionali della medesima.
Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi l’esclusione di Partecipanti Fondatori e con la maggioranza semplice l’esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: – inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto; – condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; – comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali. Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: – estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; – apertura di procedure di liquidazione; – fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente e Vice Presidente;
– il Direttore Generale, se nominato:
– il Comitato Scientifico, se nominato;
– Assemblea di Partecipazione;
– il Revisore dei Conti.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di quindici. La sua composizione sarà la seguente:
a) fino a otto membri nominati dai Fondatori Promotori;
b) da otto fino a quindici membri nominati dall’Assemblea dei Partecipanti tra tutti i soci, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni, salvo revoca da parte del soggetto o dell’organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato ovvero, o nell’ipotesi di perdita della qualifica di Soci Fondatori Promotori o Soci Partecipanti. I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l’Assemblea dei Partecipanti deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:
1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
2) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3) determinare i criteri in base ai quali i soggetti di cui all’articolo 11 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa nomina;
4) individuare le aree di attività della Fondazione:
5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali;
6) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell’incarico; 7) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione;
8) nominare i componenti del Comitato Scientifico e stabilirne l’organizzazione;
9) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, le modifiche dallo Statuto;
10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
11) deliberare, con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei membri, lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;
12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l’approvazione del bilancio, le modificazioni statutarie nonché lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori. Qualora ne ravvisi l’opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno sette giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabile che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dali Soci Fondatori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale, se nominato, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni. Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche in modalità di videoconferenza.
Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente nomina il Direttore Generale e all’occorrenza anche più Direttori con competenze specifiche. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente è nominato è nominato tra i propri membri del Consiglio di Amministrazione stesso. Il Vice Presidente è colui che sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, quale suo vicario e lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile. Partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione, alla Giunta esecutiva, se nominata, ed all’Assemblea di Partecipazione. Su delega del Presidente gestisce e coordina tutte le fasi operative della Fondazione.
Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell’incarico. Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare: – provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, e, su delega espressa del Presidente, esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; – dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni e/o progetti di rilevante importanza. I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino a revoca. L’incarico può cessare per dismissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Le riunioni del Comitato possono essere svolte anche in modalità di videoconferenza. Il Comitato Scientifico non si riunisce almeno una volta all’anno. I membri del Comitato Scientifico potranno ricevere un rimborso spese, in termini di gettone di presenza, che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione e dovrà essere ratificato dall’Assemblea dei Partecipanti. Art. 22 Assemblea di partecipazione È costituita dai Fondatori e dai Partecipanti. L’Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo. Elegge nel suo seno i componenti del Consiglio di Amministrazione tra i soci Fondatori e Partecipanti nonché ha diritto di nominare un membro della Giunta Esecutiva, se nominata, ed un membro nel Comitato Scientifico, se nominato. È presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l’anno.
La convocazione, in forma scritta o in formato elettronico, deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L’Assemblea è validamente costituita quando siano presentì almeno la metà dei membri aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presentì. In seconda convocazione, da svolgersi dopo almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è valida indipendentemente dal numero dei presentì. Ciascun socio può essere rappresentato per delega qualora sia impossibilitato a presenziare l’Adunanza convocata. Il numero di deleghe conferibili a ciascun socio non potrà essere superiore a 5.
Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dai Fondatori Promotori tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica 4 (quattro) anni e può essere riconfermato.
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore e dell’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 6629. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge. La Fondazione, sentito il Fondatore Promotore e a seguito di parere favorevole dell’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662 nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre ONLUS che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.
Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
Firmato: Carmelo Leo, Federico Valente, Maria Loredana Iadanza, Merlo Daniela, Luigi Monti
Fondazione Millennium
Fondazione – Ente del Terzo Settore
Sede legale ed Operativa:
Via Ruggiero Bonghi n. 5 - 00184 Roma (RM)
Sede Operativa ed Amministrativa:
Via dei Pioppi n. 6 - 86039 Termoli (CB)
Sede Operativa:
Via Fiume Lao n. 120 - 87029 Scalea (CS)
Mail: fondazionemillennium@fondazionemillennium.it
PEC: onlusmillennium@pec.it
Tel. +39.087584822
Fax. +39.0875706644
Fondazione Millennium – Ente del Terzo Settore| Sede legale: Via Ruggiero Bonghi n. 5 – 00184 Roma (RM) | CF/P.IVA: 01838440681